IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1995, con il  quale  al
Ministro  senza  portafoglio dott. Franco Frattini e' stato conferito
l'incarico per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
  Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Viste le vigenti  disposizioni  recanti  attribuzioni  al  Ministro
medesimo;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
  A  decorrere dal 18 gennaio 1995, il Ministro senza portafoglio per
la funzione  pubblica  e  per  gli  affari  regionali,  dott.  Franco
Frattini,  e' delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di
indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza
e verifica, nonche' ogni  altra  funzione  attribuita  dalle  vigenti
disposizioni  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, relative a
tutte le materie che riguardano le seguenti aree:
  1) Funzione pubblica:
    a)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle   pubbliche
amministrazioni;
    b)  le  iniziative  di  riordino  e razionalizzazione di organi e
procedure;
    c)  le  iniziative  dirette  ad  assicurare  l'efficienza  e   la
produttivita'   delle   pubbliche   amministrazioni,  la  trasparenza
dell'azione amministrativa  ed  il  miglioramento  dei  rapporti  tra
pubblica amministrazione e cittadini;
    d)  le  iniziative  e  le  misure  di  carattere generale volte a
garantire la piena ed  effettiva  applicazione  ed  attuazione  delle
leggi  nelle  pubbliche amministrazioni, nonche' quelle inerenti alle
sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture  delle  pubbliche
amministrazioni;
    e)  l'attuazione  della  legge  29 marzo 1983, n. 93, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, della legge 12 giugno 1990,  n.
146,  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, del decreto  legislativo  12  febbraio
1993,  n. 39, nonche' della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle altre
leggi di soppressione e riordino di enti pubblici;
    f) la Scuola superiore della pubblica amministrazione,  l'Agenzia
per  la  rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, la
presidenza  della  Conferenza  dei  dirigenti  generali  preposti  ai
servizi del personale e di organizzazione;
    g)  le  attivita'  residuali  della  segreteria dei ruoli unici e
l'attuazione della normativa della legge 23 ottobre 1988, n. 482.
  Sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge  direttamente
al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica.
  2) Affari regionali:
    a)  l'esame  delle  leggi  regionali e delle province autonome di
Trento e Bolzano ai sensi e  per  gli  effetti  dell'art.  127  della
Costituzione  e i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 della Costituzione;
    b) l'azione del Governo inerente ai rapporti con le regioni e  le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  anche  relativamente  ai
rapporti tra  queste  e  gli  enti  locali,  nonche'  il  particolare
procedimento  per  le impugnative delle leggi regionali e provinciali
conseguenti  all'applicazione  dell'art. 97 dello statuto speciale di
autonomia della regione Trentino-Alto Adige;
    c)  l'elaborazione  di  provvedimenti  di  natura  normativa   ed
amministrativa  concernenti  le  regioni  e  le province ad autonomia
speciale, con particolare riguardo alle  norme  di  attuazione  degli
statuti;
    d)  i  problemi  delle  minoranze linguistiche e dei territori di
confine;
    e) il  compimento  di  atti  dovuti  in  sostituzione  di  organi
regionali  inadempienti  nell'esercizio  di  funzioni  delegate ed in
attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte  in
collaborazione con i Ministri competenti per settore;
    f)  l'attivita'  dei  commissariati  del  Governo nelle regioni a
statuto ordinario e nelle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
nonche' delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni
a   statuto  speciale,  sotto  i  profili  organizzativo,  logistico,
funzionale e di programmazione finanziaria. La nomina dei  presidenti
e degli altri componenti delle commissioni statali di controllo sulle
amministrazioni   regionali,   previo   concerto   con   il  Ministro
dell'interno: la costituzione e la nomina  del  Comitato  tecnico  di
coordinamento  delle  attivita'  delle  commissioni  stesse,  di  cui
all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40,
come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479;
    g) la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
    h)  i  rapporti  con i Comitati interministeriali e con gli altri
organi  collegiali  istituiti  presso  amministrazioni  statali,   le
determinazioni   dei   quali   incidano   su   competenze  regionali,
verificandone e promuovendone l'attuazione  coordinata  da  parte  di
amministrazioni  statali,  enti  pubblici e societa' a partecipazione
pubblica;
    i) la definizione  di  questioni  concernenti  l'attivita'  delle
regioni di rilievo internazionale e comunitario;
    l)  gli  atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento
dell'attivita' amministrativa  delle  regioni  ove  sia  previsto  un
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  Il Ministro e' inoltre delegato:
   a  designare  rappresentanti  della  Presidenza  del Consiglio dei
Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed  altri
organismi  di  studio,  tecnico-amministrativi e consultivi, operanti
nelle   materie   oggetto   del   presente   decreto   presso   altre
amministrazioni ed istituzioni;
   a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro
nelle materie oggetto del presente decreto;
   a  provvedere,  nelle  predette  materie,  ad intese e concerti di
competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per
le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 gennaio 1995
                                                  Il Presidente: DINI